Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Impegno di spesa per "Lavori di somma urgenza occorrenti per la messa in sicurezza di un parapetto al km 5+700 circa sulla SP 29, ricadente nel comprensorio del Comune di Olevano Sul Tusciano". CIG ZF322128B5. Impresa Marmo Rocco.
Allegati

(Pubblicato il 07/05/2018 - Aggiornato il 07/05/2018 - 315 kb - pdf)