Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
7.4 SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;
- Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale e azioni
- positive a favore delle donne;
- Supporto alla Consigliera di Parità;
- Redazione Piano Triennale delle Azioni Positive per le Pari Opportunità;
- Cerimoniale;
- Gestione-organizzazione Sale Torre, Bottiglieri e Aula consiliare;
- Gestione del personale del Settore;
- Portineria e guardiania.