Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
7.2 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
- Attività di comunicazione (L. n. 150/2000)
- Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione,
- Definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale
- Gestione redazionale delle notizie su sito istituzionale dell’Ente;
- Raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonché delle comunicazioni digitali WEB e social e individuazione di soluzioni innovative;
- Ufficio Stampa con gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione;
- Redazione dei comunicati stampa;
- Promozione e cura dei collegamenti con gli Organi di informazione
- Gestione degli eventi stampa