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Allegati




Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D.Lgs. 33/2013, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nel portale “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Provincia di Salerno, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa anche in maniera parziale.
Il procedimento è normato dal "regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato" approvato dal C.P. con delibera n. 7 del 25 maggio 2020.
Il Responsabile del procedimento di accesso civico semplice è il Responsabile della Trasparenza, il quale può affidare ad altro funzionario l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento ad esso inerente, mantenendone comunque la responsabilità.
La richiesta di accesso civico semplice è indirizzata al Responsabile della Trasparenza - i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Provincia - nonché al Servizio Supporto Organi dell'Ente, Trasparenza e Urp anche ai fini dell'aggiornamento del registro degli accessi previsto dal regolamento "in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" approvato in data 28 dicembre 2017 con delibera di C.P. n.7/2020.
Il Responsabile della Trasparenza, nel caso in cui vi sia una disposizione di legge che imponga la pubblicazione e questa non sia stata effettuata, dispone la pubblicazione dei documenti, dati e/o informazioni nel più breve tempo possibile, avvalendosi delle strutture indicate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e comunica al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso il quale accedere a quanto richiesto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
L'istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione ed è gratuita.