Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Delibera di Consiglio -Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 - Sentenza n. 1265/2016 del 10-02-2016 del Giudice di Pace di Salerno, depositata in Cancelleria il 21-03-2016 - Vertenza Ditta Orilia s.r.l. contro Provincia di Salerno - traslochi Istituti scolastici. Rimborso spese legali sostenute dalla controparte secondo il principio della "soccombenza virtuale", da corrispondersi all'Avv. Raffaele Casaburi del foro di Salerno, quale procuratore antistatario.
Allegati

(Pubblicato il 20/04/2017 - Aggiornato il 20/04/2017 - 5519 kb - pdf)