Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Ordinanaza del Presidente della Provincia n. 1 dell'8 agosto 2017 ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Autorizzazione allo stoccaggio temporaneo e speciale della frazione secca tritovagliata (CER 19.12.12) prodotta dallo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) di Battipaglia
Allegati

(Pubblicato il 09/08/2017 - Aggiornato il 09/08/2017 - 1109 kb - pdf)

(Pubblicato il 09/08/2017 - Aggiornato il 09/08/2017 - 606 kb - pdf)