Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Decreto del Presidente - Art. 176 del D. Lgs. 267/2000 166, comma 2, del Tuel e del Punto n. 8.12 Lgs. 118/2011. Con la partecipazione del Segretario Generale VISTA la proposta di decreto n proponente redatta all'interno; PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n.7 del 20/01/2017 con il quale si dispone che vengano assunti impegni e disposti pagamenti nel rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla gest VISTA la Legge n. 56/2014; VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; VISTI i pareri di r
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