Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Delibera di Consiglio - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 - Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli - Vertenza Corradino Maria Teresa contro Provincia di Salerno - Avv. Imerio Raffaele De Marco - Fascicolo digitale n. 731/2012 - U.O.A.D.P. (E.F.).
Allegati

(Pubblicato il 19/01/2018 - Aggiornato il 19/01/2018 - 2364 kb - pdf)