Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Comune di Sala Consilina (SA). Richiesta Prefettura di Salerno a seguito di Ordinanza n. 530/2033 - R.G. n. 281/2023 del TAR Campania - Sez. staccata di Salerno - Sez. seconda. Nomina verificatore.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: Decreto Presidente n° 97/2023
Struttura responsabile: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E URBANISTICA
Responsabile del provvedimento: CAIAZZO GIOITA
Data del provvedimento: 09-05-2023
Contenuto creato il 09-05-2023 aggiornato al 09-05-2023
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