Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
UPI - Unione delle Province d’Italia
L’Unione delle Province d’Italia – UPI è l’associazione che rappresenta tutte le Province italiane, escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta. Svolge compiti di supporto tecnico e politico, valorizzazione e promozione delle Province e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, le Forze economiche e sociali, i media. L’ Upi è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni; cura le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali. Promuove, nel rispetto dell’autonomia delle associate, l’attività delle Province al fine di realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. Intraprende, inoltre, iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione che consentano di promuovere lo sviluppo dell’ente provincia sotto i profili della democraticità, dell’efficienza e della partecipazione popolare, in particolare promuove convegni per la trattazione di temi specifici e nomina commissioni temporanee o permanenti per lo studio di determinati problemi. L’Unione collabora con l’A.R.A.N. (Agenzia Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni).
Onere annuo gravante sul bilancio dell’Ente per € 39.940,99
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Comitato Direttivo
De Pascale Michele Presidente Prov. Ravenna Sindaco Ravenna - Presidente
Marcon Stefano Presidente Prov. Treviso Sindaco Castelfranco Veneto - Vice Presidente Vicario
Chiassai Martini Silvia Presidente Prov. Arezzo Sindaco Montevarchi - Vicepresidente
Strianese Michele Presidente Prov. Salerno - Componente
Iacucci Franco Presidente Prov. Cosenza - Componente
Rossi Riccardo Presidente Prov. Brindisi - Componente
Paolini Giuseppe Presidente Prov. Pesaro Urbino - Componente
Lorenzetti Gianni Presidente Prov. Massa Carrara - Componente
Gandolfi Pasquale Giovanni Vice Presidente Prov. Bergamo -Componente
Binatti Federico Presidente Prov. Novara - Componente
Magliocca Giorgio Presidente Prov. Caserta -Componente
Passerini Francesco Presidente Prov. Lodi Componente
Risultati di bilancio
Bilancio 2020 € 584.578,59