Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI STRADALI
- Realizzazione ed aggiornamento del Catasto Strade (catasto informatizzato della rete stradale di competenza provinciale ex art. 13, co. 6 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 - D.M. 1.6.2001);
- Procedure di acquisizione e dismissioni Strade Provinciali;
- Delimitazione centri abitati;
- Formazione della cartografia interessante il ramo "strade";
- Classificazione e declassificazione del patrimonio stradale;
- Implementazione del Geoportale relativamente alle attività di competenza del Settore e coordinamento funzionale con la Direzione Generale.