Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
5.3 SERVIZIO BILANCIO
- Strumenti di programmazione finanziaria;
- Supporto alla Direzione Generale nella elaborazione della proposta di PEG;
- Elaborazione del DUP;
- Coordinamento attività di riaccertamento residui;
- Rendiconto di gestione;
- Variazioni di bilancio degli Organi di Governo (Consiglio Provinciale e Presidente);
- Bilancio di cassa e sue variazioni;
- Relazioni e comunicazioni con Organi di Governo ed Organismi esterni;
- Vincolo di finanza pubblica.