Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006
La procedura semplificata, rappresenta un iter di autorizzazione per le attività di smaltimento di rifiuti di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni di cui al D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 5 aprile 2006, n.186.
Le procedure semplificate devono garantire un elevato livello di protezione ambientale, i tipi e le quantità di rifiuti, i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero devono essere tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo o da non recare pregiudizio all'ambiente.
La Provincia di Salerno, su istanza di parte iscrive le imprese in un apposito Registro dopo aver verificato, nel termine di 90 giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti.
Qualora invece venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni prescritte, la Provincia di Salerno dispone, con provvedimento motivato, il divieto d'inizio o prosecuzione dell'attività, salva la possibilità da parte dell'istante a provvedere a conformare la propria attività alla normativa vigente entro il termine fissato nello stesso provvedimento.
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia di Salerno, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
Procedura:
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Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DP.R. 59/2013 (pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2013 ed entrato in vigore il 13/06/2013), gli impianti di recupero rifiuti che non sono assoggettati alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013, ma solo alla comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono avvalersi della facoltà di non formulare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, e quindi procedere solo con la comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
In tale circostanza la comunicazione di inizio attività (nuova, rinnovo o modifica) di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, deve essere predisposta, secondo il modello “comunicazione iscrizione registro attività di recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. 152/2006”, da parte del legale rappresentante della Società che intende effettuare l'attività di recupero, e trasmessa, corredata di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi, a mezzo pec per il tramite del SUAP Comunale, alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Urbanistica- Servizio Rifiuti e Bonifiche.
L’attività può essere iniziata se entro 90 (novanta) giorni non interviene un espresso divieto della provincia stessa.
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Qualora l'impianto sia soggetto anche alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013 (autorizzazione allo scarico, emissioni in atmosfera, ecc), dovrà essere presentare alla Provincia di Salerno, per il tramite del SUAP comunale ed a mezzo PEC, apposita istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), secondo la modulistica approvata con la Delibera Giunta Regione Campania n.168 del 26.4.2016.
Tutte le istanze devono essere corredate anche da quanto previsto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2018 n. 59.
Durata:
L'iscrizione al Registro:
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ha validità di 15 anni dal rilascio da parte del SUAP comunale dell'AUA ex D.P.R. 59/2013;
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ha validità di 5 anni dal momento della trasmissione della comunicazione di inizio attività. nei casi di non assoggettabilità all'AUA;
Rinnovi e modifiche:
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Nei casi in cui l'impianto è assoggettato alla procedura di cui al D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), per il rinnovo/modifica della comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti, dovrà essere presentata alla Provincia di Salerno, per il tramite del SUAP comunale, apposita istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), secondo la modulistica approvata con la Delibera Giunta Regione Campania n.168 del 26.4.2016. Qualora l'attività prosegua, senza che siano intervenute modifiche e quindi la situazione risulti assolutamente identica a quella già autorizzata con AUA, bisogna richiederne il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
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Nei casi in cui l'impianto non necessita di altre autorizzazioni tra quelle indicate nel D.P.R. 59/2013, può essere presentata alla Provincia di Salerno, per il tramite del SUAP comunale istanza di rinnovo/modifica ai sensi dell'ex art. 216 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (non in procedura AUA, art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013) sul modello “comunicazione iscrizione registro attività di recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. 152/2006”. Prima dell'inizio dell'attività come modificata, occorre attendere 90 giorni dalla trasmissione dell'istanza di modifica. Qualora l'attività prosegua, senza che siano intervenute modifiche e quindi la situazione risulti assolutamente identica a quella già iscritta sull'apposito Registro, bisogna richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
Voltura:
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nel caso di voltura di Autorizzazione Unica Ambientale, occorre trasmettere, per il tramite del SUAP comunale, a mezzo PEC, l’istanza di voltura a doppia firma della società cedente e di quella subentrante secondo il modello “voltura AUA con iscrizione registro attività di recupero”.
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nel caso di voltura dell'iscrizione al registro delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per gli impianti non assoggettati ad AUA, occorre trasmettere, per il tramite del SUAP comunale, a mezzo PEC, l’istanza di voltura secondo il modello “voltura iscrizione registro attività di recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. 152/2006”.